La Juventus ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione“. Lo spiega la Corte di appello della Figc nelle motivazioni della sentenza che ha tolto 15 punti alla Juve per il processo plusvalenze.




Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l’illecito, “vista la documentazione proveniente dai dirigenti” del club “con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture“. La Juventus ha adesso trenta giorni di tempo per ricorrere al Collegio di garanzia, la Cassazione dello Sport: il club bianconero ha già annunciato che lo farà.

Nelle 36 pagine si spiega anche il perché sia stato deciso di punire il club bianconero con 15 punti di penalizzazione. “Per quanto riguarda la sanzione – proseguono le motivazioni –, la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A“.

La Corte di appello federale della Figc ha ammesso la richiesta della Procura di revocazione del processo plusvalenze per la Juventus, è spiegato nelle motivazioni, “di fronte ad un quadro dei fatti radicalmente diverso per l’impressionante mole di documenti giunti dalla Procura della Repubblica di Torino che ha evidenziato l’intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori“.

La Corte d’appello federale ha poi definito “non attendibili” i bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) spiegando che questo ha effetto sulla competizione sportiva anche aldilà dell’entità economica degli scambi. Di qui la decisione di andare anche oltre i 9 punti di penalizzazione chiesti dalla procura. “Tutte queste considerazioni – si legge ancora nelle motivazioni – portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19)”.






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