E’ stato respinto il ricorso del Napoli per la squalifica di due giornate di Kalidou Koulibaly dopo il rosso di Milano dello scorso 26 dicembre. Con un comunicato ufficiale la Corte Sportiva d’Appello Nazionale respinge il ricorso e così il difensore sarà costretto a saltare anche la sfida di domenica contro la Lazio.




Nel comunicato si legge che il Napoli fa sapere “che il contestato applauso ironico rivolto dal giocatore in questione al Direttore di gara non sarebbe stato determinato dalla decisione di comminare il cartellino giallo, ma dall’assenza di “qualsivoglia tutela per il calciatore franco-senegalese, insultato in maniera discriminatoria dall’inizio della partita e penalizzato, in quello specifico frangente, dall’intervento dell’arbitro in suo danno”. Sul punto, la Società evidenzia come del tutto sovrapponibile al caso oggetto del presente procedimento sarebbe il precedente che ha visto coinvolto il calciatore Sulley Muntari, al quale sarebbe stata annullata, da codesta Corte, la sanzione della squalifica di una giornata effettiva di gara”.




E ancora: “La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come il comportamento sanzionato, seppur avvenuto nell’ambito di una situazione ostile per il Sig. Koulibaly, a causa dei cori razzisti che hanno caratterizzato la suddetta gara, debba necessariamente essere ritenuto come irriguardoso nei confronti dell’Arbitro.L’immediata concatenazione temporale tra la notifica del provvedimento di ammonizione e l’applauso rivolto dal predetto calciatore all’Arbitro rendono, infatti, evidente l’intento di quest’ultimo di contestare, attraverso un gesto ironico e di scherno, la decisione del Direttore di Gara. Totalmente inconferente, quindi, deve essere ritenuto il richiamo alla decisione di questa Corte in merito al caso che ha coinvolto il giocatore Muntari sopra ricordato. Nel precedente richiamato, infatti, le proteste che avevano determinato l’irrogazione della sanzione della squalifica a carico del predetto calciatore non erano rivolte all’Arbitro al fine di contestare il suo operato, ma erano state determinate proprio dai cori razzisti intonati dai sostenitori del Cagliari nei suoi confronti”.




In conclusione “il gesto del giocatore Koulibaly è stato determinato dalla non condivisione da parte di quest’ultimo della decisione presa dal Direttore di Gara in merito alla sua condotta. Ai fini del giudizio della Corte, nessuna rilevanza può, peraltro, essere attribuita all’inaccettabile clima che si era creato nello stadio durante la gara. Tale clima, invero, pur avendo determinato una sanzione nei confronti della società ospitante, non può in alcun caso essere ritenuto quale giustificazione o circostanza attenuante del comportamento irriguardoso di un atleta, soprattutto se lo stesso è teso ad irridere l’operato di un direttore di gara che gli ha inflitto una ammonizione. Se così fosse, in presenza di comportamenti razzisti sugli spalti, sarebbe giustificato e non sanzionato qualsivoglia atto (anche violento) posto essere da un giocatore, il che, come è evidente, non può essere. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve conseguentemente considerarsi congrua. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli”.






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